Bici in città. Tutte le regole da rispettare

Feb 16, 2022

Dalle regole di conduzione a quelle per la visibilità, passando per il trasporto e le multe: ecco un breve ma efficace vademecun per pedalare in sicurezza nelle nostre città
di Agnese Sciotti

bici in cittàDa gennaio 2022 è in vigore il nuovo codice della strada che introduce diverse novità e notevoli inasprimenti di sanzioni per garantire, secondo quanto specifica il Mit, la sicurezza stradale e la tutela della salute pubblica e ambientale. Benché le novità per le siano poche, ecco un vademecum delle norme – vecchie e nuove – per pedalare in sicurezza con le bici in città. Iniziamo con la definizione del mezzo e le relative dimensioni da rispettare. Il Codice stradale definisce velocipedi i mezzi di trasporto a due o più ruote a propulsione muscolare o assistita da motore elettrico, che non superino 1,30 metri di larghezza, tre di lunghezza e 2,20 di altezza. Rientrano dunque nella categoria le bici a pedalata assistita, purché abbiano un’alimentazione a motore attiva fino a una velocità di 25 km/h e non superino una potenza massima di 0.25 kW. Non sono compresi, invece, i velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di più persone, come i risciò o i quad a due posti. Per questa tipologia di mezzi, la circolazione è consentita previa omologazione, secondo le caratteristiche costruttive e funzionali stabilite dal decreto del Ministro dei lavori pubblici. Altro dettaglio da specificare è che le regole del codice si applicano solo nel caso in cui siamo in sella alla nostra bicicletta. Se – differentemente – la stiamo portando a mano, il nostro comportamento sarà da assimilare a quello dei pedoni.

Regole di conduzione e circolazione per le bici in città: durante la pedalata è obbligatorio reggere il manubrio almeno con una mano e tenere libere braccia e mani da impedimenti, segnalando con il braccio le manovre che si intende fare, compresa quella di fermata, alzando il braccio. In strada, inoltre, è obbligatorio procedere su un’unica fila, fatta eccezione nel caso in cui ci siano bambini sotto i dieci anni, i quali possono pedalare sulla destra del ciclista adulto. E’ possibile pedalare nelle aree pedonali, a meno di ordinanze specifiche e prestando le dovute accortezze, proseguendo a piedi laddove la circolazione in bici sia di intralcio o pericolo per i pedoni. In quanto alle corsie ciclabili, queste vanno preferite alla strada ogni qual volta siano presenti e, se a senso unico, devono essere percorse nello stesso senso di marcia degli altri veicoli. Il limite di velocità massimo in questo caso è di 30 km/h. In generale, è vietata la circolazione su autostrade e strade extraurbane principali, nonché la percorrenza delle strade urbane in senso opposto al senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli. Regole per la visibilità e sicurezza: A partire da mezz’ora dopo il tramonto e fino a mezz’ora prima del sorgere del sole, le biciclette devono avere le luci accese sia nei centri abitati che fuori. Le luci dovranno essere accese anche di giorno nelle gallerie o in caso di nebbia o forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità. Il codice stradale specifica anche il tipo di luci e il punto in cui posizionarle: posizione anteriore: luci bianche o gialle. Posizione posteriore: luci rosse e catadiottri rossi. lati e pedali: catadiottri gialli. In aggiunta, per la circolazione notturna fuori dai centri abitati o in galleria, il ciclista deve munirsi anche di giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tra i dispositivi obbligatori è previsto anche il campanello ma, strano ma vero, non è obbligatorio il casco (Noi però lo consigliamo vivamente)

Trasporto: fatto salvo per le varie omologazioni, in bici non si possono trainare veicoli, trasportare altre persone, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. E’ però consentito il trasporto di un bambino di età non superiore a otto anni, purché la bici sia dotata di seggiolino con le caratteristiche stabilite dal Codice stradale ed è possibile agganciare un piccolo rimorchio, purché la dimensioni totali non superino i tre metri di altezza, 75 centimetri di larghezza e 1 metro di altezza. In più la massa trasportabile non deve superare i 50 chili e, ovviamente, anche il rimorchio dovrà essere dotato di luci per la circolazione notturna. Discorso a parte per i velocipedi appositamente costruiti e omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente. In questo caso il numero massimo di persone trasportabili è quattro adulti (compreso il conducente) ed è consentito il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età. Penalità: le sanzioni previste per la violazione di queste norme vanno dai 26 ai 102 euro o dai 42 a € 173 quando si tratta di velocipedi omologati per il trasporto di altre persone. E’ stata invece abrogata la legge che prevedeva effetti anche sulla patente di guida.

 

 

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